16_01_2026_REGIONE LIGURIA RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI_SC

LEGGE REGIONE LIGURIA  6 AGOSTO 2001 –  N. 24   –   RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI
LEGGE REGIONALE 06 AGOSTO 2001 N.24

RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI


La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. Si definisce sottotetto ai fini dell’applicazione della presente legge il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici. Leggittimati alla alla data di entrata in vigore della presente legge. Legittimato entro la data di presentazione dell’istanza relativa al titolo edilizio 3 di cui all’articolo 2, comma 5,. Il volume sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata. Lo stesso volume sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri. Essi siano privi dei requisiti per l’agibilità. Sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turisticoricettiva
RIFERIMERIMENTI NORMATIVI 
I riferimentoi normativi comprendono i fondamenti della legge Regionale n.24 del 2001 e le successive modifiche in merito anche alla disciplina edilizia e al governo del territorio. Ultima modifica e integrazione alla legge  con la legge Regionale  06 Agosto 2028 N. 24.  Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi di recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti nell’articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino all’approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7
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