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Il libero professionista, incaricato dalla committenza per il progetto, la Direzione Lavori, la Sicurezza o Collaudo, nella realizzazione della propria casa, (ristrutturazione o nuova costruzione), assume nel momento dell'incarico una responsabilità civile e penale. Tali aspetti si manifestano quando esistono le condizioni di aver causato un danno economico rilevante con dolo o colpa. Nello stesso tempo deve esistere il nesso di causa tra l'azione del professionista e l'evento dannoso. La responsabilità civile del professionista nei confronti del cliente deriva sia dal contratto tra professionista e cliente, (se non esegue correttamente la prestazione prevista, è tenuto al risarcimento del danno). che nella forma extracontrattuale, (qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno). RESPONSABILITA' PENALE La responsabilità penale si manifesta quando il professionista incaricato evidenzia una condotta dolosa o colposa violando le norme del codice penale. In ambito penale, il professionista incaricato può essere coinvolto nei reati commessi sia come cittadino che come pubblico ufficiale, se ricopre tale ruolo. I reati includono: abuso d’ufficio, falsa perizia, falsità in atti pubblici e altro. Sotto l'aspetto Urbanistico Edilizio Ambientale, la tipologia dei reati sono contemplati dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 301/2001). Nel caso in cui il rpfessionista incaricato nell'espletamento dell'attività professionale si mostri inadempiente, legittima il cliente ad agire per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art.1218 c.c., a meno che il professionista non provi che l'inadempimento o il ritardo nel consegnare l'opera progettata, è stato determinato da causa a lui non imputabile. Il cliente sarà dunque, tenuto a dimostrare il danno a lui occorso, l'inadempimento del professionista in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre al nesso causale esistente tra danno subito e condotta del tecnico incaricato. Pertanto, una volta accertata la responsabilità, il cliente potrà ottenere ristoro della perdita subita, il cosiddetto danno emergente con conseguente restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, nonché del mancato guadagno, e cioè il lucro cessante “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, come previsto dall’art. 1223 c.c.
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