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QUANDO E’ OBBLIGATORIO IL DIRETTORE dei LAVORI IN CANTIERE

Last Updated on 8 Settembre 2023 by Antonio Arcangelo

Quando è obbligatorio il direttore lavori

I PREZZI DELLE CATEGORIE LAVORI INDICATE, SONO DEFINITE SECONDO CRITERI DI FORNITURA E POSA IN CANTIERE.  L’ANALISI PREZZI E’ BASATA SU INTERVENTI E REALIZZAZIONI COMPLETE DI PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI.  LE VALUTAZIONI POSSONO ESSERE OGGETTO DI RIBASSO SULLA BASE DELLE OPERE RICHIESTE. LA DATA DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI E’ QUELLA INDICATA SOPRA  LAST UPDATED ON……..  
LA DIREZIONE DEI LAVORI NELL’EDILIZIA PRIVATA 

Nella realizzazione di appalti di edilizia privata, la figura del Direttore dei Lavori è una figura essenziale e fondamentale per la realizzazione e regolarizzazione delle opere appaltate. Questa figura è obbligatoria per legge nei seguenti casi

  1. Realizzazione di nuove costruzioni
  2. rifacimento di prospetti
  3. interventi di consolidamenti strutture ed in particolare consolidamenti sismici
  4. rifacimento di impermeabilizzazioni di lastrici solari, tetti, coperture
  5. ristrutturazioni di appartamenti
  6. nel caso di pratiche edilizie pertinenti la manutenzione straordinaria di edifici ed in particolare nel rifacimento impianti
  7. per gli interventi che richiedono dichiarazioni di asseverazione dei lavori nel rispetto dei titoli abilitativi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
  8. per gli interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o per quelle opere strutturali interessate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni;

Le norme di riferimento per l’appalto dei lavori privati sono quelle stabilite dal Libro Quarto, Titolo III, Capo VII (Dell’appalto) del codice civile.

RESPONSABILITA’-FUNZIONI E DOVERI DEL DIRETTORE DEI LAVORI NELL’EDILIZIA PRIVATA 

L’esecuzione dei lavori affidati in appalto può essere controllata e vigilata direttamente dal committente o da un tecnico da lui incaricato; ai fini delle responsabilità sul risultato finale dell’opera; il committente e/o il direttore dei lavori non devono annullare o ridurre l’autonomia esecutiva dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, le regole dell’art 6. Il direttore dei lavori risponde del suo operato al committente di cui deve fare gli interessi durante l’appalto, facendo rispettare all’appaltatore le disposizioni di contratto e impartendo le necessarie istruzioni tecniche per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte secondo i disegni progettuali e le relative prescrizioni del  capitolato speciale d’appalto. IMPORTANTE Il Direttore dei lavori non è un capocantiere o responsabile di cantiere. Le sue verifiche e/o sopralluoghi hanno lo scopo di verificare il lavoro eseguito secondo il progetto depositato e approvato ed in particolare secondo i particolari costruttivi indicati. L’esecuzione e la loro programmazione spetta al capocantiere e alle varie maestranze secondo le loro competenze. In particolare, non è compito del Direttore dei Lavori indicare come eseguire determinate categorie lavori (come armare un pilastro, come eseguire una casseratura, o una qualsia altra categoria di lavoro). Il cantiere non è una scuola d’applicazione e, quindi, le caratteristiche esecutive e di programmazione delle opere spetta al capocantiere e ai vari addetti secondo le loro specializzazione in materia. Purtroppo, una delle problematiche dei cantieri odierni, è che non sono presenti nel cantiere medesimo, operai e maestranze con una scuola adeguata che li formi e li renda responsabili del loro operato. Molte volte si presta attenzione al tipo di contratto nazionale, alle loro retribuzioni, ma non alla specializzazione “certificata” da scuole serie e di provata esperienza. Sarebbe opportuno (come avviene in molti paesi d’Europa), che i vari controlli dell’Ispettorato e della Spresal, si concentrassero anche sui titoli e le mansioni che gli operai svolgono in cantiere.   

RESPONSABILITA’

L’attività del direttore dei lavori si concretizza nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera in cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, implica il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l’obbligo del  professionista di verificare (attraverso periodiche visite e contatti diretti con  gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi) se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali  impiegati oppure se si sono arrecati danni a terzi per la sua condotta negligente, per esempio in caso di demolizioni di opere esistenti per le quali può essere  importante la sua presenza. Il direttore dei lavori risponde al committente del suo operato circa la corretta  esecuzione nel caso della mancata adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi e nel  rispetto del contratto; non si sottrae a responsabilità nel caso in cui ometta di  vigilare e di impartire le opportune disposizioni di servizio o istruzioni tecniche  al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di  riferirne al committente. Il prestatore dell’opera, ai sensi dell’art. 2232 del c.c., deve eseguire  personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia avvalersi sotto la propria  responsabilità di collaboratori o sostituti ausiliari, se la collaborazione è  consentita dal contratto e non incompatibile con l’oggetto della prestazione. In  tema di responsabilità il professionista progettista e direttore dei lavori risponde  “per culpa in eligendo” per i danni arrecati da altri professionisti, suoi  collaboratori, agli edifici da lui progettati o diretti. Nello specifico, dell’esecuzione dei lavori riguardanti l’accettazione dei materiali, le responsabilità e il potere discrezionale sono quelli stabiliti nel capitolato  speciale d’appalto, il mancato rispetto di tali norme costituisce inadempimento del  direttore dei lavori nell’esecuzione del contratto di opera professionale.

LE FUNZIONI NELLO SPECIFICO

Il direttore dei lavori deve operare nel rispetto delle norme urbanistiche e in  particolare del D.P.R. n. 380/2001 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni per  l’esecuzione di opere riguardanti strutture. Nella pratica esecutiva, alla stessa maniera di un lavoro pubblico, il direttore dei lavori provvede:

  1.  Alla consegna dei lavori
  2.  Ai controlli d’accettazione dei materiali strutturali come le miscele omogenee di  calcestruzzo e l’acciaio per c.a. o l’acciaio per carpenterie, nel rispetto delle Norme  tecniche per le costruzioni o secondo le prescrizioni più restrittive del capitolato speciale  d’appalto
  3.  Alle prove sugli impianti idrico-sanitari, riscaldamento, condizionamento etc
  4.  Alla contabilità dei lavori
  5.  Alla verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza previste dal Pos o dal Psc
  6.  A impartire ordini di servizio per la corretta esecuzione dei lavori e degli oneri a carico  dell’impresa
  7.  All’emissione degli stati d’avanzamento e dei certificati di pagamento
  8.  Alla redazione delle perizie di variante in corso d’opera
  9.  Alla redazione degli eventuali atti aggiuntivi
  10.  All’eventuale sospensione e ripresa dei lavori
  11.  Alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori
  12.  Alla redazione del verbale di verifica finale
  13.  Alla redazione del verbale di riconsegna e di accettazione delle opere realizzate
  14.  Alla redazione della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e  gli interventi locali sugli edifici esistenti.

L’obbligo del direttore dei lavori costituisce un’obbligazione di mezzi, cioè  di comportamento, non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di  un’opera intellettuale che non si estrinseca nemmeno in parte in un risultato di cui  si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un’opera materiale. In conseguenza, all’obbligazione del direttore dei lavori non è applicabile la  disciplina dell’art. 2226 c.c. (che riguarda le obbligazioni di risultato) secondo  cui l’accettazione espressa o tacita libera il prestatore di opera di responsabilità per difformità o vizi della medesima, con la conseguenza che l’accettazione  dell’opera realizzata da parte del committente non esonera il direttore dei lavori  della responsabilità nei confronti del committente stesso per inadempimento delle  obbligazioni da lui assunte. In tema di risultato, bisogna però tenere in considerazione che il direttore dei lavori è spesso anche progettista delle opere.

I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il contratto d’appalto e il capitolato speciale d’appalto sono i documenti di  riferimento per il direttore dei lavori. È consigliabile per il committente, alla  stregua dei lavori pubblici, fare eseguire un controllo degli elaborati progettuali  e degli aspetti capitolari che a suo avviso si presentano poco chiari e che  potrebbero in seguito dare adito a contenziosi e a sospensione illegittime dei  lavori con richiesta di danni da parte dell’impresa; in sostanza si dovrebbe fare  effettuare una specie di validazione del progetto da un tecnico terzo soprattutto se  l’importo dei lavori è considerevole. Il contratto d’appalto privato deve essere redatto con riferimento alle disposizioni  del codice civile, Titolo III, Capo VII, Dell’appalto (articoli da 1655 da 1677) che  costituiscono anche le norme di riferimento per l’esecuzione dell’appalto, nonché  alle forme di deroga concordate dalle parti su certi aspetti (per esempio la  fornitura dei materiali da parte del committente, il pagamento del corrispettivo, la  revisione dei prezzi, etc.). Articolo e deduzioni tecniche Arch. Stratacò Angelo Antonio iscritto Ordine Architetti Torino e Provincia

DOCUMENTI DA CANTIERE REDATTI E CERTIFICATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI
Prelievo_del clsVerbale barre d’armaturaCorretta esecuzione

PREZZI E CARATTERISTICHE  DI  CATEGORIE LAVORI E SERVIZI PROPOSTI

CARATTERISTICHE DELLE COSTRUZIONI ANTISISMICHE 

Gli edifici di nuova costruzione, per essere antisismici, devono possedere i requisiti di sicurezza “nei confronti di stati limite ultimi”, ossia capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali. La struttura deve essere progettata in modo tale che il degrado nel corso della sua vita nominale (purché si adotti la normale manutenzione ordinaria) non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità. La protezione contro il degrado si ottiene attraverso un’opportuna scelta dei dettagli, e delle dimensioni strutturali. Un edificio antisismico può essere realizzato in calcestruzzo armato normale o precompresso, ossia cemento con barre di acciaio (armatura) annegate al suo interno ed opportunamente sagomate ed interconnesse fra di loro. Le barre devono avere un diametro minimo di 5 mm. A seconda del rischio sismico della zona dove si costruirà l’edificio. La classe di resistenza del calcestruzzo potrà essere più o meno alta (il minimo è Classe 8/10, il massimo è 90/105). In fase di costruzione la messa in posa di pilastri e travi deve avvenire contemporaneamente, onde evitare la creazione del “giunto” che può pregiudicare la stabilità dell’edificio. L’altezza dell’edificio deve essere limitata in relazione alla classificazione sismica del territorio: le case che ricadono in zona 1, quella a massimo rischio sismico, non devono superare i due piani di altezza, se in muratura ordinaria, tre piani se in muratura armata (nel caso di progettazione semplificata). COLLAUDI: l‘edificio antisismico deve resistere a torsioni, flessioni, deformazioni, tagli, vibrazioni, fessurazioni, tensioni, corrosioni. Bisogna inoltre verificare l’aderenza delle barre d’acciaio con il calcestruzzo. Anche le costruzioni in legno sono sottoposte a prove di robustezza e staticità, in particolare per verificare la resistenza a trazioni, flessioni e compressioni sia parallele che perpendicolari alla fibratura del legno stesso. In fase di progettazione la resistenza per tutte le sollecitazioni previste si ricavano applicando le norme di calcolo illustrate nella legge. Il collaudo statico, invece, deve essere effettuato in corso d’opera.

i Contenuti dell’articolo sono stati sviluppati sulla base di Dario Flaccovio editore: LA DIREZIONE DEI LAVORI NEGLI APPALTI DI EDILIZIA PRIVATA
IL TUBO DRENANTE 

raccoglie l’acqua in eccesso e la convoglia in apposito pozzetto di smaltimento; utile per drenare muri di sostegno o muri soggetti a fenomeni di dilavamento. E’ in materiale plastico con la superficie incisa a solchi paralleli. In ogni solco (gola) sono posizionati dei fori o fessure per l’ingresso dell’acqua in eccesso presente sulla superficie esterna del tubo. Per una corretta posa è necessario: stendere un foglio di tessuto non tessuto attorno alle pareti dello scavo; realizzare un supporto con materiale selezionato (ghiaietto di granulometria 3-5 mm) con uno spessore di 10 cm evitando così che la sommità della costola vada a poggiare sul terreno di scavo; utilizzare come materiale di riempimento attorno al tubo un prodotto selezionato (spezzato o ghiaietto di granulometria 3-5 mm; effettuare il riempimento con il medesimo fino a 30 cm sopra l’estradosso del tubo; coprire la sezione di ricoprimento con il tessuto non tessuto; ultimare il riempimento con il terreno di riporto.

SCHERMATURE SOLARI – Uno degli interventi TRAINATI del 110%SUPERBONUS è il posizionamento delle tende da sole delle diverse come le veneziane e altre schermature solari. Queste categorie di lavori possono usufruire della maxi agevolazione del Superbonus110%. Esse però devono rispettare alcune caratteristiche fondamentali, devono far parte ciioè di prodotti dettagliati nell’allegato M del Decreto legislativo 29 Dicembre 2006 n.311 devono rispecchiare determinate caratteristiche in merito a rendimento energetico, molto importante, devono avere la relativa certificazione di conformità. Esistono diverse tipologie detraibili. Le regole fondamentali stabilite dall’Enea, che devono riportare le seguenti classificazioni: 

  • UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE); 
  • UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE); 
  • UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni e classificazione; 
  • UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato
  • UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.