Requisiti di abitabilità
NOTA IMPORTANTE SUI PREZZI INDICATI |
I prezzi indicati, che stai visionando, sono in fase di aggiornamento che si completerà entro il corrente anno 2021. La tua analisi dovrà tener conto della presente nota. Risulteranno aggiornati i prezzi di quelle categorie lavori sviluppati nei nostri Computi Metrici inviati e personalizzati da HOMEPIEMONTE SRL in risposta alla tua richiesta di preventivo. I prezzi e le valutazioni del Computo Metrico che ti invieremo terranno conto delle seguenti considerazioni: Quantità delle lavorazioni richieste e loro grado di difficoltà, Distanza dal cantiere e grado di difficoltà di movimentazione delle forniture. L’eventuale pratica di progetto terrà in considerazione dell’incarico ricevuto per la realizzazione delle opere contrattualizzate. Grazie per la tua attenzione! |
ABITABILITÀ E REQUISITI MINIMI ABITATIVI | ||
STANDARD ABITATIVI- D.M. 5 Luglio 1975 – Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione (G.U. n. 190 del 18 Luglio 1975) | ||
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la Legge 13 Marzo 1958 n. 296: Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934 n. 1265; Viste le istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato; Considerata la necessità di apportare d’urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 per la parte riguardante l’altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principiali dei locali d’abitazione, in attesa di procedere all’aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali estese; Udito il parere del Consiglio superiore di Sanità il 27 Febbraio 1975; Decreta:
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, DELL’IMMOBILE USO RESIDENZIALE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE – PRATICA PERMESSO DI COSTRUIRE, E SCIA |
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Il certificato di agibilità è un documento rilasciato dal Comune che attesta la corrispondenza delle condizioni di sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici di nuova costruzione o soggetti a pratica edilizia di ristrutturazione. Il documento è rilasciato dal comune dove è insediato l’immobile. Il cittadino alla richiesta del documento di agibilità dell’immobile deve presentare la seguente documentazione
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RIASSUMIAMO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
altezza abitabile 2,70 m | casa in montagna 2,55 m | Superficie monolocale |
aerazione forzata |
sup. fin. minima 1/8 Sc. | arredo bagno minimo |
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AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA ANNO 2018-2019 |
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PRINCIPALI FORME DI DISSESTO DELL’ARCO |
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INTONACO FIBRORINFORZATO – COME E QUANDO VA ADOPERATO | |
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110%SUPERBONUS RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI CASA TUA | |
Il video anche se datato Maggio 2020 è attualissimo anche alla luce della proroga nell’ultimo consiglio dei ministri con Presidente Draghi. Nel video sono illustrati i documenti da produrre, chi ha diritto e le modalità operative per accedere alla detrazione fiscale del 110%. In sintesi: Procedura di Fattibilità con asseverazione di un tecnico abilitato, attestato di prestazione energetica (APE). Oltre al sismabonus rientrano anche gli Impianti di climatizzazione, schermature solari, pompe di calore.Visualizza la ns offerta 110%SUPERBONUS |
LAVORI ELETTRICI………CHI PUÒ ESEGUIRE QUESTE CATEGORIE DI LAVORI |
la Norma CEI 11-27 del 2014 “lavori impianti elettrici è arrivata alla IV edizione, sostituendo, aggiornando e integrando quanto era stato disposto nella precedente versione risalente al 2005. La normativa in questione è il riferimento principale in Italia per quanto riguarda l’esecuzione di lavori elettrici ed in particolare quelle categorie di lavori in ambito elettrico che vengono eseguiti su impianti elettrici, che sono connesse agli impianti elettrici; che sono in prossimità di impianti elettrici; Lavori su impianti elettrici, Le novità sono le seguenti 1) nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dello svolgimento dei lavori elettrici; 2) modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico; 3) prescrizioni di sicurezza per le persone comuni che eseguono lavori di natura non elettrica; 4) introduzione delle distanze specifiche riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08; 5) modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione bassa tensione; 6) revisione e aggiunta della modulistica relativa ai lavori elettrici e non elettrici. Le fiigure responsabili dello svolgimento di detti lavori, ovvero, dei soggetti noti con gli acronimi di PES, PAV e PEI, e del percorso formativo che devono svolgere per ottenere le rispettive qualifiche. |
SIGNIFICATO DI – PES, PAV e PEI |
Si tratta di tre profili professionali individuati e differenziati in base alle rispettive qualifiche, alle conoscenze e alle competenze tecniche in materia di lavori esposti a rischio elettrico, nello specifico: PES sta per Persona Esperta dotata di conoscenze tecnico-teoriche tali da essere in grado di analizzare e valutare i rischi derivanti dall’elettricità ed eseguire lavori fuori tensione e in prossimità; PAV sta per Persona Avvertita ovvero messa a conoscenza dei rischi elettrici che può svolgere lavori fuori tensione e in prossimità di tensione solo se assistita da una PES;PEI sta per Persona Idonea a svolgere tutti i tipi di lavoro elettrico, compresi quellisotto tensione, poichè in possesso dei requisiti di formazione e addestramento necessari……….sI alla normativa di riferimento per ogni dettaglio ulteriore |
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