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REQUISITI DI ABITABILITA’

Last Updated on 6 Luglio 2022 by Antonio Arcangelo

Requisiti di abitabilità

LE CATEGORIE DEI LAVORI INDICATE SONO AGGIORNATE SECONDO IL PREZZIARIO OPERE EDILI 2022
ABITABILITÀ E REQUISITI MINIMI ABITATIVI
STANDARD ABITATIVI- D.M. 5 Luglio 1975 – Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione (G.U. n. 190 del 18 Luglio 1975)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la Legge 13 Marzo 1958 n. 296: Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934 n. 1265; Viste le istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato; Considerata la necessità di apportare d’urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 per la parte riguardante l’altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principiali dei locali d’abitazione, in attesa di procedere all’aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali estese; Udito il parere del Consiglio superiore di Sanità il 27 Febbraio 1975; Decreta:

  1. Art. 1 – L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.
  2. Art: 2 – Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi.Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14 se per due persone.Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
  3. Art. 3 – Ferma restando l’altezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei 1000 m. sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art.1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.
  4. Art. 4 – Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C, deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
  5. Art. 5 – Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani–scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensione unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
  6. Art. 6 – Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. È comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
  7. Art. 7 – La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
  8. Art. 8 – I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All’uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
  9. Art. 9 – Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata………

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, DELL’IMMOBILE USO RESIDENZIALE  AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE – PRATICA  PERMESSO DI COSTRUIRE, E SCIA

Il certificato di agibilità è un documento rilasciato dal Comune che attesta la corrispondenza delle condizioni di sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici di nuova costruzione o soggetti a pratica edilizia di ristrutturazione. Il documento è rilasciato dal comune dove è insediato l’immobile. Il cittadino alla richiesta del documento di agibilità dell’immobile deve presentare la seguente documentazione

  1. Copia dell’accatastamento dell’immobile (aggiornato alle modifiche e al progetto approvato)
  2. Dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 4 del DPR 425/94.
  3. Dichiarazione di salubrità degli ambienti e della prosciugatura dei muri  
  4. Certificato di collaudo statico delle opere 
  5. Dichiarazione congiunta degli isolamenti termici 
  6. Copia pagamento oneri di urbanizzazione e contributo del costo di costruzione se effettuati in forma rateizzata.
  7. Dichiarazione di conformità degli impianti installati ai sensi della legge 46/90, corredati dagli allegati obbligatori.
  8. Dichiarazione sotto forma di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, come previsto dall’art 11 del DM. n. 236 del 14.06.89 relativa al superamento ed eliminazione barriere architettoniche.
  9. Richiesta attribuzione numero civico (se nuova costruzione).
RIASSUMIAMO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
altezza abitabile 2,70 m casa in montagna 2,55 m Superficie monolocale

 aerazione forzata 

 sup. fin. minima 1/8 Sc.   arredo bagno minimo
350x150_ventilazione 350x150_finestratura_locali 350x150_bagno
AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA ANNO 2018-2019

DECRETO LEGGE SU ABITABILITA'
Puoi visionare il D.M. 05 Luglio 1975 in materia di abitabilità e standard abitativi: Vai alla pagina del DOWNLOAD_HP

PRINCIPALI FORME DI DISSESTO DELL’ARCO

Sulla base di quanto illustrato, ( articolo) riconoscere le difettosità di volte o archi significa intervenire prevalentemente nel ripristinare i concetti statici illustrati e quindi ridefinire la sua staticità originaria. Normalmente, sulla base dell’esperienza in cantiere, i fenomeni critici che forniscono un campanello di allarme per un intervento definitivo, sono rappresentati da scorrimenti o cedimenti in aree localizzate ben precise, con sviluppo in modo simmetrico. Punti che in origine rappresentano l’equilibrio iperstatico dell’arco o della volta. Se le lesioni o crepe sono localizzate in queste aree, l’equilibrio della struttura diventa labile e progressivamente può portare al crollo (osservare la simmetria delle lesioni con riferimento all’asse geometrico definito dalla forza P. La struttura (arco o volta) che in origine possedeva i tre gradi di iperstaticità diventa labile e il conseguente crollo. Intervenire in modo corretto significa riportare la simmetria originaria dell’arco e allineare i conci, ossia quei componenti dell’arco che sono posizionati all’interno della curva delle pressioni. In modo particolare occorre intervenire sui piedritti, probabile causa del  cedimento nei punti critici evidenziati nella figura di cui sopra.CONSOLIDAMENTO DI ARCHI E VOLTE. Le principali forme di consolidamento di un arco o volta, riguardano sostanzialmente i piedritti (A) per consolidare la volta e sostenere le spinte orizzontali. Altra soluzione è il riempimento nel piano alle reni (C) occorrre aggiungere dei carichi per “allineare” la curva delle pressioni della volta. La soluzione (B) è l’inserimento della catena per contrastare le spinte orizzontali. Recentemente viene adottata la soluzione (D) ossia il getto di calcestruzzo strutturale collaborante armato. Importante e risolutore in questo caso l’uso di calcestruzzo strutturale a basso peso specifico tipo LECA1600 premiscelato o simile; è opportuno che lo spessore del getto o lo strato collaborante non superi i 6 cm di spessore. In questa soluzione è importante prevedere anche il posizionamento di connettori per ancorare lo strato della volta al nuuovo getto in cls armato). verifica categoria e prezzi

SCHERMATURE SOLARI – Uno degli interventi TRAINATI del 110%SUPERBONUS è il posizionamento delle tende da sole delle diverse come le veneziane e altre schermature solari. Queste categorie di lavori possono usufruire della maxi agevolazione del Superbonus110%. Esse però devono rispettare alcune caratteristiche fondamentali, devono far parte ciioè di prodotti dettagliati nell’allegato M del Decreto legislativo 29 Dicembre 2006 n.311 devono rispecchiare determinate caratteristiche in merito a rendimento energetico, molto importante, devono avere la relativa certificazione di conformità. Esistono diverse tipologie detraibili. Le regole fondamentali stabilite dall’Enea, che devono riportare le seguenti classificazioni: 

  • UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE); 
  • UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE); 
  • UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni e classificazione; 
  • UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato
  • UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.
INTONACO FIBRORINFORZATO – COME E QUANDO VA ADOPERATO

L’intonaco fibrorinforzato è un prodotto premiscelato composto generalmente da cemento, calce aerea, inerti calcarei selezionati e dosati opportunamente, fibre di vetro, fibre sintetiche ed additivi specifici che migliorano la qualità rispetto al tradizionale sia per lavorabilità che per resistenza. La composizione del prodotto varia secondo la formula del produttore; la presenza delle fibre conferisce alla malta una maggiore resistenza a trazione in fase plastica, riducendo così notevolmente le possibilità di microfessurazioni durante la prima fase di indurimento. Il prodotto può essere applicato a proiezione meccanica mediante macchine intonacatrici per prodotti premiscelati o manualmente. I supporti da intonacare devono essere omogenei, stabili, privi di parti deboli, polvere, proliferazioni batteriche, efflorescenze saline, oli, grassi, cere, residui di precedenti lavorazioni, ecc. Se necessario, eseguire una pulizia preventiva del supporto mediante idrolavaggio a pressione o sabbiatura. Le superfici in calcestruzzo liscio o compatte ed inassorbenti devono essere preventivamente trattate mediante applicazione di un primo strato per migliorare l’adesione dell’intonaco al supporto di fondo. Le applicazione successiva devono avvenire tra le 12 e le 24 ore dal termine della posa del primo strato di intonaco. Se l’intonaco fibrorinforzato deve essere effettuato su supporti disomogenei o cambi costruttivi, è consigliato posizionare all’interno dello strato di intonaco la rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali. La rete deve essere estesa per 30 cm circa oltre la linea di discontinuità dei materiali ed essere applicata nello spessore dell’intonaco e non in completa aderenza alla muratura. La predisposizione di paraspigoli, listelli di frazionamento, guide di livello, ecc. deve essere effettuata prima dell’applicazione dello strato di intonaco su tutta la parete. Il prodotto non va applicato con temperature inferiori a + 5°C, in presenza di forte vento, pioggia e sotto l’azione diretta del sole o superiori a + 35°C. Con elevate temperature si consiglia di bagnare uniformemente con acqua il supporto prima dell’applicazione dell’intonaco. Evitare l’applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti. Eseguire spessori di intonaco compresi da 10 a 20 mm per strato. Evitare l’applicazione su supporti a base gesso o pannelli espansi di natura minerale ed organica. Proteggere il prodotto applicato dal gelo, dalla pioggia e dalla rapida essiccazione per le prime 24 ore dalla messa in opera. Il prodotto in genere presenta le seguenti caratteristiche: Resistenza a compressione ≥ 2,0 N/mm2 CS II, Resistenza a flessione ≥ 0,5 N/mm2, Assorbimento di acqua per capillarità ≤ 0,20 kg/m2 x min0,5 W2, Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo ≤ µ 15, Conducibilità termica 0,45 W/mK (valore medio). Visualizza il prezzo al mq: Prezzo fornitura e posa intonaco fibrorinforzato

110%SUPERBONUS RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

il 110%superbonus è diventato una trappola calcolata fin dalla nascita. La delusione di molte imprese  che non riescono a concludere i lavori, la delusione di molti professionisti che non riescono a monetizzare i loro crediti, i fornitori che non sono pagati. Tutto si è fermato a causa di un sistema che non riesce a trovare soluzioni adatte a una legge che ha impegnato un intero settore. In questo periodo (come sempre), la politica fa da padrona con la complicità della Stampa (sempre alleata perché foraggiata dalla stessa politica). In questo video risulta chiaro il vero problema. Purtroppo quando la voce del popolo non è manifestata dagli eletti ma da manager che guardano più ai problemi e scenografie Europee, abbiamo questi risultati.

LAVORI ELETTRICI………CHI PUÒ ESEGUIRE QUESTE CATEGORIE DI LAVORI

la Norma CEI 11-27 del 2014  “lavori impianti elettrici  è arrivata alla IV edizione, sostituendo, aggiornando e integrando quanto era stato disposto nella precedente versione risalente al 2005. La normativa in questione è il riferimento principale in Italia per quanto riguarda l’esecuzione di lavori elettrici ed in particolare quelle categorie di lavori in ambito elettrico che vengono eseguiti su  impianti elettrici, che sono connesse agli impianti elettrici; che sono in prossimità di impianti elettrici; Lavori su impianti elettrici, Le novità sono le seguenti 1) nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dello svolgimento dei lavori elettrici; 2) modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico; 3) prescrizioni di sicurezza per le persone comuni che eseguono lavori di natura non elettrica; 4) introduzione delle distanze specifiche riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08; 5) modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione bassa tensione; 6) revisione e aggiunta della modulistica relativa ai lavori elettrici e non elettrici. Le fiigure responsabili dello svolgimento di detti lavori, ovvero, dei soggetti noti con gli acronimi di PES, PAV e PEI, e del percorso formativo che devono svolgere per ottenere le rispettive qualifiche.

SIGNIFICATO DI  – PES, PAV e PEI
Si tratta di tre profili professionali individuati e differenziati in base alle rispettive qualifiche, alle conoscenze e alle competenze tecniche in materia di lavori esposti a rischio elettrico, nello specifico: PES sta per Persona Esperta dotata di conoscenze tecnico-teoriche tali da essere in grado di analizzare e valutare i rischi derivanti dall’elettricità ed eseguire lavori fuori tensione e in prossimità; PAV sta per Persona Avvertita ovvero messa a conoscenza dei rischi elettrici che può svolgere lavori fuori tensione e in prossimità di tensione solo se assistita da una PES;PEI sta per Persona Idonea a svolgere tutti i tipi di lavoro elettrico, compresi quellisotto tensione, poichè in possesso dei requisiti di formazione e addestramento necessari……….sI alla normativa di riferimento per ogni dettaglio ulteriore